Espropriazione per pubblica utilità

Oltre l'indennità per l'immobile: l'esproprio può ledere anche i diritti fondamentali della persona?

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E noto che la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha affermato che la normativa in materia di espropriazione per pubblica utilita disciplina i diritti del proprietario rispetto ai danni prodotti ai beni immobili.

L'esperienza giudiziaria, tuttavia, presenta una casistica piu ricca. In alcuni casi, l'esecuzione di un'opera pubblica non incide soltanto sul valore o sul godimento dell'immobile, ma puo produrre conseguenze anche nella vita personale e di relazione del proprietario e della sua famiglia.

Il danno permanente prodotto dall'opera pubblica puo essere considerato un effetto della sua esecuzione. Per questa ragione appare preferibile parlare di "danno per effetto da esproprio" piuttosto che di "danno da esproprio".

Quando l'opera pubblica incide oltre il bene immobile

Il caso piu frequente riguarda la vicinanza fisica di un'opera pubblica, per esempio una strada, una ferrovia, un aeroporto o un impianto energetico. Il pregiudizio puo consistere nella diminuzione delle possibilita di godimento di un fabbricato o di un terreno.

Si pensi alle immissioni rumorose prodotte da aerogeneratori, piste di atterraggio o traffico intenso, alle immissioni gassose, alla riduzione della riservatezza dovuta alla vicinanza di una pista ciclabile, oppure alle vibrazioni causate da linee ferroviarie e metropolitane. Queste situazioni possono assumere rilievo quando superano il limite della normale tollerabilita, avuto riguardo alle condizioni dei luoghi, previsto dall'art. 844 c.c.

Salute, timore del rischio e valore della proprieta

Un caso diverso riguarda gli effetti, ipotetici o incerti, collegati al rischio per la salute del proprietario e dei suoi familiari. Si pensi alla costruzione, in prossimita dell'abitazione familiare, di opere pubbliche idonee a produrre inquinamento elettromagnetico, come una servitu aerea di elettrodotto con cavi dell'alta tensione.

In questa ipotesi, il pregiudizio lamentato non riguarda soltanto il fabbricato. Riguarda anche il timore di conseguenze per la salute degli occupanti, con possibili riflessi sul valore di mercato dell'immobile. La mancanza di prove scientifiche certe di danni alla salute entro i limiti della ordinaria tollerabilita ha portato, su questi temi, a orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi.

Considerazioni analoghe possono valere per la costruzione o la gestione di un impianto di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quando il proprietario del fabbricato confinante deduca il superamento della soglia di normale tollerabilita e un pregiudizio alla salute o ad altri diritti fondamentali della persona, oltre all'effetto depressivo sul valore dell'immobile.

Il danno non patrimoniale previsto dall'art. 42-bis

Gli esempi mostrano come le conseguenze di un'espropriazione o di un'opera pubblica possano riflettersi anche su diritti fondamentali della persona, tra i quali assume particolare rilievo il diritto alla salute.

Si tratta di danni non materiali che faticano a trovare spazio nell'esperienza giudiziaria. Un'apertura rilevante e contenuta nell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001. Quando viene emesso il cosiddetto decreto sanante, la norma riconosce al proprietario, oltre al ristoro per il pregiudizio patrimoniale relativo al bene acquisito, un ulteriore e distinto pregiudizio non patrimoniale.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che la lesione del diritto di proprieta, pur producendo un danno patrimoniale integralmente risarcibile, puo costituire fonte di pregiudizio extrapatrimoniale soltanto quando si correli a un pregiudizio serio e non futile di uno dei diritti della persona riconosciuti dalla Costituzione.

Tra gli esempi richiamati dalla Corte figurano il diritto alla salute, la tutela della maternita e dell'infanzia, il lavoro, la privatezza del domicilio e della corrispondenza, la liberta di movimento, di riunione e di svolgere attivita politica o sindacale. Il principio e stato espresso da Cass. civ., sez. II, 18 giugno 2026, n. 20664.

Non basta dunque la sola lesione del diritto di proprieta. Occorre verificare, nel caso concreto, se l'opera pubblica abbia prodotto un pregiudizio serio anche a un diritto fondamentale della persona.

Una valutazione sempre concreta

I confini di questo orientamento saranno definiti dall'esperienza giudiziaria. Per il proprietario, la prima verifica deve riguardare gli effetti concreti dell'opera pubblica: il godimento della casa, la vita familiare, la salute, la possibilita di lavorare e le altre liberta personali coinvolte.

Ogni situazione richiede l'esame degli atti del procedimento, delle caratteristiche dell'opera e della prova del pregiudizio subito.