Espropriazione per pubblica utilità

Indennità di occupazione temporanea: si calcola sull’indennità di esproprio comprensiva anche dell’indennità da esproprio parziale

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L’art. 50/1 d.p.r. 327/2001 prevede che l’indennità di occupazione temporanea è determinata per ogni anno di occupazione nella  misura di un dodicesimo della indennità di esproprio:

“Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”.

Si pone la questione  se, in caso di esproprio parziale,  l’indennità di  occupazione temporanea debba essere determinata  in misura percentuale solo sulla indennità spettante calcolata limitatamente alla  superficie del  terreno  espropriato oppure sulla indennità di esproprio comprensiva anche della indennità per il danno da esproprio parziale spettante per  la parte di superficie rimasta di proprietà del privato.

La risposta al quesito impone di inquadrare preliminarmente la fattispecie dell’esproprio parziale.

Come è noto, l’esproprio parziale si verifica quando solo una parte del bene immobile viene acquisita per la realizzazione dell’opera pubblica.

L’indagine deve prendere le mosse dall’esame dell’art. 33 d.p.r. 327/2001:  

“Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.


Secondo i noti principi in materia:


  • l'espropriazione parziale si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica e produca   per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile con l'indennizzo calcolato con riferimento solo alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque della limitazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del conseguente deprezzamento della stessa;


  • in tal caso, l'indennità  spettante non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma deve comprendere anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario ed il conseguente deprezzamento della stessa, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla piena fruizione ed utilizzazione economica della parte residua, fino a comprendere ogni ipotesi di diminuzione del valore della parte residua prodotta dalla diversa consistenza o  conformazione  fisica assunta dalla parte residua o dalle diverse e ridotte modalità di utilizzazione della stessa;  


  • il valore complementare, inteso quale valore attribuibile ad un bene riguardato come parte di un insieme di beni economicamente sinergici, è destinato a ricorrere là dove una porzione di immobile separata da un maggiore complesso provochi il deprezzamento del residuo e trova applicazione nell'ipotesi in cui il dissolvimento dell'unitarietà economico - funzionale del bene consegua all'esproprio


(Cass. 9.1.2020 n. 215; Cass. 9.1.2020 n. 213; Cass. 7.9.2020 n. 18581; Cass. 7.10.2016 n. 20241).


Il danno da espropriazione parziale può essere calcolato  mettendo a confronto due valori espressi ad epoche diverse e cioè il valore di mercato che il compendio aveva prima  dell’esproprio e quello dopo l’esproprio.

Si tratta del criterio cosiddetto “differenziale”. 


Pacifica la giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione:


“È orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, "In tema di espropriazione per pubblica utilità, è configurabile una espropriazione parziale, regolata dall'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 (ora art. 33 D.P.R. 327/2001), quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare, caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, e determini al proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata a causa della compromissione o dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento, mentre ricorre la diversa ipotesi, per cui è previsto uno speciale indennizzo, di cui al successivo art. 46 quando il privato abbia subito la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale a seguito non dell'espropriazione ma dell'esecuzione dell'opera pubblica, sicché la relativa controversia esula dalla competenza in unico grado della corte d'appello ex art. 19 della L. n. 865 del 1971 e rientra nella generale cognizione del tribunale" (Cass. 17789/2015).

Negli stessi termini, questa Corte ha statuito nell'ordinanza n. 27555/2021, in cui stato enunciato il principio di diritto secondo cui "In tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all'espropriato derivante dall'opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n. 327 del 2001, poiché l'indennità di espropriazione comprende l'intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento"

(Cass. 3.5.2024 n. 11887)


“12. Vanno debitamente premessi gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all'espropriato derivante dall'opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001art. 33, poichè l'indennità di espropriazione comprende l'intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo (cfr. Cass. (ord.) 11.10.2021, n. 27555).

Ovvero l'insegnamento secondo cui la liquidazione dell'indennità per l'espropriazione parziale è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione (cfr. Cass. (ord.) 3.11.2017, n. 26243).

13. Su tale scorta si impone, nelle specie, il seguente duplice corollario.

[…]

Cosicchè, ai fini del computo dell'indennità in ipotesi di espropriazione parziale, il decremento di valore della porzione residua all'esito dell'ablazione deve tener conto anche della diminuita "possibilità di utilizzare appieno il sedime" (così ricorso, pag. 14)”

(Cass. 14.4.2023 n. 9959)


“In tema di espropriazione parziale nella premessa che il criterio di  stima differenziale previsto dalla l. n. 2359 del 1865, art. 40 e poi recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001, è rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato, l'indicato risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale, che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio, il valore successivamente attribuibile alla parte residua del bene (non espropriata)…”

(Cass. 10.6.2020 n. 11070)


“Il criterio  differenziale tipico dell'espropriazione parziale (che prevede la differenza tra il valore dell'intero fondo prima della vicenda ablatoria e quello della porzione residua)…” 

(Cass. 5.6.2020 n. 10747)


(conformi ex multis Cass. 26.2.2021 n. 5342; Cass. 3.3.2021 n. 5801; Cass. 20.11.2019 n. 30189; Cass. 31.12.2019 n. 34745; Cass. 9.10.2019 n. 25385; Cass. 20.11.2019 n. 30189).


Ciò premesso, si può ora rispondere al quesito oggetto delle presenti note.

In caso di occupazione temporanea e di successiva espropriazione solo di una parte del bene, l’indennità di occupazione deve essere  calcolata non sulla base della indennità di esproprio calcolata e limitata alla sola  superficie espropriata ma sulla base della indennità di esproprio comprensiva anche della indennità spettante per  il danno da esproprio parziale previsto dall’art. 33 d.p.r. 327/2001. 


In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito  che sussiste un collegamento funzionale diretto tra occupazione temporanea ed espropriazione (Cass. SS.UU. n. 10362/2009; Cass. n. 12366/2018), pure se la prima è diretta a compensare la privazione del godimento del bene occupato e l'altra a "ristorare" l'ablazione, nel senso che il perimetro di tutela è lo stesso, nonostante siano distinti i beni della vita oggetto del "ristoro". 

Ne consegue che l'unica indennità di esproprio, anche comprensiva del pregiudizio alla porzione non espropriata, rappresenta  il parametro ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione temporanea  prevista d all’art. 50 d.p.r. 327/2001.


In altri termini, una volta accertata l'unità funzionale tra la parte espropriata e quella residua e la negativa influenza del distacco della prima dalla seconda, l'indennità di occupazione legittima deve essere calcolata in misura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute a titolo di indennità di espropriazione, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento subito dalle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, pur se non siano divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica. 

Il principio risponde alla  esigenza di garantire una piena reintegrazione patrimoniale al privato (Cass. 23.5.2022 n. 16528; Cass. n. 7294/2009 e  Cass.  n. 13745/2003.  

Tenuto anche conto che  non si possono  scindere le somme spettanti a titolo di indennità per la perdita dell'area espropriata e quelle  spettanti a titolo di indennità per i danni alla parte residua, per poi calcolare l'indennità di occupazione solo sulla prima (Cass. 23.5.2022 n. 16528).


Infine appare utile chiarire laddove il  termine “area” indicato dal citato art. 50 d.p.r. 327/2001 va interpretato nel senso che  comprende non solamente il suolo ma anche gli immobili che insistono su di esso (Cass. 12.2.2026 n. 5605) (Cass. 27.11.2013  n. 26513 riferita alla previgente normativa).