Espropriazione per pubblica utilità

ENTRO QUALE TERMINE DEVE ESSERE PROPOSTA L’’OPPOSIZIONE ALLA STIMA?

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Una questione che l’esperienza giudiziaria ripresenta frequentemente  è quella della corretta individuazione del termine entro il quale deve essere proposto il giudizio di opposizione alla stima.


Ai fini di un esatto inquadramento della questione, si rende necessario distinguere preliminarmente:

  • il caso in cui al proprietario siano stati notificati sia la stima definitiva (determinata dalla commissione provinciale espropri o dal collegio dei tre tecnici previsto dall’art. 21 d.p.r. 327/2001); 

  • il diverso caso in cui al proprietario sia stato solo il decreto di esproprio. 


Con riferimento alla prima ipotesi, la corretta interpretazione dell’art. 54/1 d.p.r. n. 327/2001 e dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011  consente di affermare, ai fini della ammissibilità e della tempestività  dell’opposizione alla stima:


  1. che la decorrenza del termine di decadenza di trenta giorni inizia a decorrere solo: 


  • dalla notifica del decreto  di esproprio  se questo sia notificato successivamente alla notifica della indennità definitiva; 


  • (ovvero in alternativa) dalla notifica della stima definitiva, se questa sia notificata successivamente alla notifica del decreto  di esproprio;  


Con riferimento alla seconda ipotesi,   il giudizio di opposizione alla stima può essere proposto (nelle forma della domanda di determinazione giudiziale della indennità) nel termine decennale di prescrizione decorrente dalla data del decreto di  esproprio. 

In tal caso non si pone neppure la questione della decorrenza del  termine di decadenza (e ciò anche in conformità  alle indicazioni fornite sul punto specifico dalla relazione illustrativa del 29.3.2001 al testo unico sulle espropriazioni redatta dall’Adunanza Generale del C.d.S. secondo cui “…con l’azione civile può inoltre chiedersi, in caso di espropriazione disposta in mancanza di stima, la diretta determinazione giudiziale dell’indennità…”).


Ciò si spiega allorquando si consideri che, con l’espressione contenuta nell’art. 54/1 d.p.r. n. 327/2001 secondo cui “il proprietario espropriato…  comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità” il legislatore (recependo con chiara evidenza il principio già affermato sotto la previgente normativa dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 67/1990)  ha inteso accordare al proprietario, già colpito da esproprio,  il diritto di poter proporre la particolare modalità di opposizione alla stima  consentendogli di chiedere immediatamente al Giudice (già dopo la emissione  del solo decreto di esproprio) di determinare  in sede giudiziaria la relativa indennità definitiva  che l’amministrazione espropriante ha omesso di acquisire in sede amministrativa.


A ben vedere, quindi,   la normativa prevede due modalità di opposizione alla stima che restano concettualmente ben distinte e diverse poichè:


  • la  modalità di opposizione alla stima nella forma  della “domanda di determinazione giudiziale della indennità” si caratterizza per la mancanza della stima definitiva da opporre e la relativa domanda si risolve nella richiesta al Giudice di determinare egli stesso in sede di giudizio la indennità di esproprio (ed è per questo motivo che il relativo giudizio può essere proposto  nel termine  ordinario di prescrizione decennale anziché  in quello  di decadenza di trenta giorni che non può iniziare a decorrere proprio a causa della mancanza della stima definitiva);  


  • mentre invece la modalità tipica ordinaria della opposizione alla stima  si caratterizza per la impugnazione mossa alla  indennità  di esproprio nella misura già quantificata dalla  stima definitiva (ed è per questo motivo che il relativo giudizio deve essere proposto nel termine di decadenza di trenta giorni con la decorrenza dalla degli atti indicati nella sequenza temporale indicata nella precedente lett. a). 

  

  •  quanto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione  


L’interpretazione prospettata trova ampia conferma nella pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

Con la citata giurisprudenza, la Corte di Cassazione (richiamando espressamente  il principio stabilito sotto il previgente quadro normativo dalle note sentenze n. 67/1990 e n. 470/1990 della Corte Costituzionale  in materia di ammissibilità dell’opposizione rispettivamente alla indennità di esproprio e di occupazione temporanea)  ha stabilito che una volta disposta la espropriazione, il proprietario può rivolgersi direttamente al giudice per chiedere la determinazione giudiziale della indennità di esproprio, anche in mancanza della stima delle relative indennità definitive.

 

“2.1. Deve premettersi che, per questa Corte, al proprietario espropriato sono concesse due azioni, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 327 2001: la prima di determinazione dell'indennità di esproprio, in assenza di determinazione dell'indennizzo definitivo; la seconda di opposizione alla stima, qualora sia stato determinato l'indennizzo definitivo.

Il discrimine tra le due azioni, dunque, si rinviene nella assenza o meno della determinazione dell'indennizzo definitivo, demandata alla commissione provinciale e, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327 del 2001 (Cass., sez. 1, 8/2/2018, n. 3074; Cass., sez. 1, 6/3/2017, n. 5517).

[…]

Nell'ipotesi eccezionale, invece, in cui il decreto tardi ad essere emesso e tuttavia nelle more sia ugualmente determinata l'indennità definitiva (ad opera della commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici) insorge la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell'indennità suddetta (articoli 27 e 23 lettera d, ove significativamente la nomina dei tecnici è considerata solo "eventuale").

Pertanto, proprio in base a tali due fattispecie quella fisiologica e quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima definitiva si spiega il disposto dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2001, che prevede che il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre dalla notifica del decreto di esproprio, ovvero dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva decreto di esproprio. 

[…]

Di ciò era perfettamente consapevole la Corte d'Appello che, nella ordinanza impugnata, respingendo l'eccezione di tardività della domanda sollevata da AIPO ha chiarito che <il termine di decadenza di 30 giorni per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011, postulando che l'indennità definitiva sia stata determinata, in seno al decreto di esproprio o con l'eventuale stima peritale a questo successiva, non può operare per la diversa ipotesi di azione giudiziale per la determinazione dell'indennità ove, come nel caso di specie, non sia intervenuta invece, alcuna stima definitiva (...) sicché ove tanto non sia avvenuto, l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità resta proponibile finché non decorre il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall'emanazione del provvedimento ablatorio>"

(Cass. 18.5.2026 n. 14860)

 

“Si è infatti chiarito che, in tema di indennità di esproprio, l'art. 54, comma 2, D.P.R. n. 327 del 2001, applicabile "ratione temporis", prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione - nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione del comune, ente espropriante ed anche beneficiario dell'espropriazione, solo perché presentata dopo sessanta giorni dal deposito della relazione di stima presso gli uffici comunali – (Cass., sez. 1, 26/2/2021, n. 5340).

[…]

Ciò significa che il termine fissato dall'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, non è perentorio, ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno 30 giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, 2 comma, del citato D.P.R., il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o dalla relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, citato (Cass., sez. 1, 9/11/2018, n. 28791).

8. Particolarmente efficace risulta l'ordinanza di questa Corte (Cass., n. 21225 del 2019) in cui si è affermato che, in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni, il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima, di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, è finalizzato a consentire agli interessati di prendere visione del documento e decidere se accettarla oppure opporvisi, ed ha perciò natura dilatoria.

Ne consegue che non può ritenersi improponibile l'opposizione alla stima introdotta prima della scadenza di tale termine, in quanto va riconosciuta all'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio anche prima della stima definitiva e comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di opposizione previsto all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011.

Soprattutto, si esplicita che al proprietario espropriato sono concesse due azioni: l'una di determinazione dell'indennità di esproprio e l'altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l'indennità definitiva, che è demandata alla Commissione provinciale e, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui art. 21”

(Cass. 4.5.2026 n. 12529)


“12.1. È stato anche di recente ribadito che in tema di indennità di esproprio, l'
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 327 del 2001, applicabile "ratione temporis", prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione (cfr. Cass. 5340/2021)”

(Cass. 8.5.2025 n. 12170)


“3. il 
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 disciplina il procedimento di opposizione alla stima avverso l'indennità definitiva di espropriazione, individuata ai sensi dell'art. 21 medesimo D.P.R.. Pertanto, si prevede che "decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19". Tale porzione della norma non è stata modificata dal D.Lgs. n. 150 del 2011.

4. Ovviamente, è consentito anche agire contro la determinazione dell'indennità provvisoria.

Costituisce, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio è, dunque, testualmente prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 in aggiunta a quella di opposizione alla stima, come attestato dalle parole "e comunque". Tale previsione costituisce la codificazione del principio per cui, una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è perciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., che va determinato con riferimento alle caratteristiche del bene alla data del provvedimento, senza essere subordinato alla liquidazione in sede amministrativa (Cass., sez. 1 27 aprile 2017, n. 10446).

All'espropriato, quindi, è attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità di espropriazione: l'opposizione alla stima, nel caso in cui l'indennità definitiva sia stata calcolata dalla commissione provinciale; l'azione per la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, nel caso in cui sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, come si è verificato nella fattispecie, nel qual caso non è possibile ritenere che l'azione possa essere proposta dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla comunicazione della stima, dal momento che la stima non è avvenuta e, in conseguenza, non possono venire in rilievo termini e comunicazioni che ne presuppongono l'esistenza.

Su tale affermazione della Corte d'appello vi è sostanziale adesione da parte dei ricorrenti.

Del resto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della L. n. 865 del 1971, art. 19 come modificato dalla L. n. 10 del 1977, art. 14 nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finchè mancava la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge (Corte Cost., 22 febbraio 1990, n. 67). Ciò sul presupposto che poteva accadere che il provvedimento di espropriazione fosse emanato prima della determinazione delle indennità definitiva, o che tale determinazione mancasse a lungo, sicchè l'espropriato, già privato della proprietà del bene e non indennizzato, non poteva neppure agire per ottenere la determinazione giudiziale di quanto dovutogli”

(Cass. 3.2.2023 n. 3318)


(conformi Cass. 2.7.2020 n. 16298; Cass. 30.7.2020 n. 16298; Cass. 20.5.2020 n. 9217; Cass. 6.9.2019 n. 22377; Cass. 31.12.2019 n. 34747; Cass. 27.9.2018 n. 23311; Cass. 15.6.2018 n. 15790; Cass. 6.6.2018 n. 14464; Cass. 18.4.2018 n. 9566;Cass. 14.6.2018 n. 15705;  Cass. 22.3.2018 n. 7145; Cass. 5.3.20118 n. 5104; Cass.  8.2.2018 n. 3074; Cass. 3.11.2017 n. 26248; Cass. 31.10.2017 n. 26009; Cass. 7.9.2017 n. 20911; Cass. 27.4.2017 n. 10446; Cass. 19.7.2017 n. 17863; Cass. 6.3.2017 n. 5517; Cass. 6.3.2017 n. 5518; Cass. 10.2.2017 n. 3606; Cass. 9.11.2016 n. 22844; Cass. 24.5.2016 n. 10720).