Espropriazione per pubblica utilità

L’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA: SPETTA ANCHE PER LA PARTE RESIDUA DELL’IMMOBILE RIMASTA TEMPORANEAMENTE INTERCLUSA, BENCHÉ FORMALMENTE NON OCCUPATA?

a bulldozer is parked in front of a house

Il caso in esame è connotato  da un dato di particolare interesse e rilevanza.


Si tratta in  particolare della ipotesi in cui il provvedimento di occupazione  temporanea non solo ha  colpito   una parte  del bene immobile (terreno o fabbricato), ma  ha anche   prodotto l’interclusione, e la conseguente impossibilità di accesso e  di utilizzazione per tutto il periodo di occupazione, della parte residua dell’immobile, benchè quest’ultima non  sia stata  formalmente oggetto del provvedimento di occupazione.    

L’esecuzione del provvedimento ha dunque comportato da un lato  l’occupazione  temporanea legittima formalmente disposta di una parte del bene immobile e dall’altro lato e nel contempo anche l’occupazione di fatto della parte residue del  bene immobile rimasta interclusa ed inaccessibile per lo stesso periodo.


Orbene, mentre è pacifico che al  proprietario spetti l’indennità per il periodo di occupazione temporanea legittima della parte di bene formalmente occupata, si pone  la  questione se abbia o meno diritto alla stessa  indennità anche per l’occupazione temporanea della parte residua del bene comunque risultata interclusa  e di cui (al pari della parte formalmente occupata) ha ugualmente perso il possesso il godimento  l’uso e la possibilità di  sfruttamento economico durante lo stesso periodo di occupazione temporanea.


Così posta la questione, si rende necessario premettere preliminarmente che il danno prodotto dalla interclusione fisica della parte residua del bene immobile risulta essere legittimamente inferto. In altri termini esso non  è altro che il danno (per così dire “collaterale”) causato alla parte residua del bene dal provvedimento di occupazione temporanea legittimamente emesso ed altrettanto legittimamente eseguito sulla (prima) parte del bene formalmente occupata. La precisazione è fondamentale atteso che dalla natura legittima o meno della  occupazione temporanea discendono effetti conseguenziale diretti in termini di giurisdizione, riconducendosi la questione alla giurisdizione   ordinaria (per l’’ipotesi di occupazione legittima) oppure alla giurisdizione amministrativa (per l’ipotesi di occupazione illecita).

 

Ciò chiarito, ribadito  che l’occupazione temporanea di una parte della proprietà  può certamente produrre  alla parte residua (non direttamente colpita dal provvedimento ablatorio) un danno temporaneo  per il tempo in cui si protrae  l’occupazione,   è pacifico che per tale danno temporaneo patito, che si  può  manifestare  nella soppressione totale o nella limitazione parziale delle possibilità di utilizzazioni, di fruizione e di sfruttamento economico della proprietà rimasta interclusa, il proprietario ha diritto ad una specifica indennità. 


Certamente risolutiva si rivela la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato che l’ordinamento accorda l'indennizzabilità  non solo del danno che si produce  ad intervalli periodici per “effetto diretto” del relativo provvedimento di occupazione temporanea ma anche del  danno  fisicamente prodotto alla parte residua del bene rimasta interclusa  per “effetto indiretto” del citato provvedimento che dura fin quando permane l’interclusione:


“La temporaneità del danno non esclude l'indennizzo quando la proprietà sia stata significativamente pregiudicata, in conseguenza dell'INTERCLUSIONE del fondo durante l'esecuzione dei lavori per la costruzione della ferrovia sotterranea, anche se non in perpetuo, come accertato in fatto nel presente giudizio e non contestato sul piano motivazionale, in quanto il danno è perdurato per il tempo in cui si è protratta la causa lesiva identificata, nel caso di specie, con l'opera pubblica.

[…]

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con giurisprudenza cui si intende dare seguito, "La disposizione di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2369, art. 46 - secondo cui spetta un indennizzo ai proprietari di immobili che, per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità vengano a soffrire un danno permanente, consistente nella perdita o diminuzione di un loro diritto - non implica l'indennizzabilità del solo danno perpetuo o irreparabile, essendo da considerare permanente anche quello che si produce periodicamente e a intervalli o che dura fin quando permane la causa lesiva, identificabile non solo nell'opera pubblica - che può manifestare il suo carattere pregiudizievole anche dopo la sua ultimazione ed in prosieguo di tempo - ma anche in lavori di modificazione di essa o di completamento. 

[…] 

Invero " Ai fini del diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 (ratione temporis applicabile, ora sostituito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44), il requisito della "permanenza" del danno, valutato con riguardo al momento dell'apprezzamento delle cause lesive in base ad un giudizio prognostico ispirato ad un criterio di normalità causale, sussiste non solo se lo stesso appaia definitivo, ma anche qualora non vi siano elementi per ritenere che la "deminutio" del diritto sia temporanea." (Cass. n. 15223 del 03/07/2014)”

(Cass. 12.3.2020 n. 7112)


Quanto alla determinazione dell’indennità di cui si discute, va da sé che il criterio è determinato direttamente dalla legge in materia di espropriazione, la quale ha previsto che essa corrisponde ad un dodicesimo della indennità di esproprio, corrispondente al valore di mercato,  per ogni anno di occupazione temporanea (art. 50 d.p.r. n. 327/2001). 


Sora 24.8.2026