L’ESPROPRIAZIONE DI UN BENE INDIVISO QUAL E’ LA SORTE DEI SINGOLI COMPROPRIETARI?

man and woman holding hands

L’esperienza della prassi giudiziaria presenta spesso un caso particolare consistente nel   del  fatto che il bene  oggetto di esproprio  sia un bene indiviso  tra più comproprietari.  

Si pone dunque immediatamente la domanda se tutti i comproprietari debbano assumere o meno unitariamente, cioè all’unanimità, la decisione se accettare l’indennità di esproprio oppure si proporre l’opposizione alla stima per rivendicare la maggiore indennità ritenta spettante.

Secondo i principi generali in materia di  opposizione alla stima  di un bene indiviso, la posizione di ogni singolo comproprietario è, in linea di massima, autonoma rispetto a quella degli altri ed è insensibile alle eventuali diverse decisioni di questi di accettare o meno l’indennità  offerta. 

Ciò premesso, si rende però necessario chiarire immediatamente quali sia gli effetti prodotti nella sfera giuridica dei comproprietari dalla  decisione sfavorevole.

La misura della indennità di esproprio che sarà accertata all’esito del giudizio si riferisce al bene indiviso nella sua unità, con l’effetto che la decisione dispiegherà i suoi effetti anche nei confronti dei comproprietari non opponenti. Deve trattarsi però di comproprietari non ricorrenti ed ovviamente non concordatari atteso che in tal caso l’accordo raggiunto sulla indennità di esproprio, avendola resa definitiva,  non risente e non potrà essere modificato dagli effetti della decisione più favorevole ottenuta dai comproprietari ricorrenti.


Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica:


“Si è chiarito, infatti, che il giudizio di determinazione dell'indennità di esproprio investe il diritto nella sua interezza (Cass. n. 12700 del 2014). Il decreto di espropriazione per pubblica utilità incide sull'oggetto, ma non sulla natura del diritto espropriato e, quindi, il diritto reale degli espropriati si trasferisce sulla somma di cui è previsto il deposito prima che venga emesso il decreto (Cass. n. 15780 del 2019).

Ove, dunque, si versi nell'ipotesi di comproprietà indivisa del bene, la comunione permane sull'indennità fino al momento in questa sarà divenuta definitiva e ne sarà disposto lo svincolo dall'autorità giudiziaria, sulla base dell'accordo delle parti o in ragione dei diritti degli espropriati (Cass., n. 15780 del 2019)”

(Cass. 13.8.2025 n. 23230)


“È vero, infatti, che allorché si proceda all'espropriazione di un bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietario alla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità, e non alle singole quote spettanti ai compartecipi (Cass., sez. 1, n. 31177 del 2017; Cass., n. 16614 del 2013)”

(Cass. 23.12.2024 n. 33868)


“5.1. Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in caso di espropriazione di bene indiviso, in sede di opposizione alla stima non è richiesta l'indicazione della quota di spettanza dell'opponente o, in caso di opposizione cumulativa, delle quote di rispettiva spettanza di ciascuno degli opponenti, poiché l'opposizione del singolo comproprietario contro la stima dell'indennità è idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e quindi alla intera indennità anche a beneficio degli altri comproprietari non opponenti, non avendo l'obbligazione dell'espropriante ed il relativo credito dell'opponente natura parziaria e non essendo perciò configurabile la loro deduzione "pro quota" in giudizio (Cass. SU 10165/2003). Infatti, il giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa (Cass.15780/2019). Si è inoltre precisato che, in caso di espropriazione di bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietario avverso la stima effettuata in via amministrativa è idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e, quindi, dell'intera indennità, anche a beneficio dei comproprietari non opponenti, conseguendone, altresì, il diritto dell'opponente di domandare il deposito per l'intero di quest'ultima (o della differenza fra quest'ultima e quella che già sia stata eventualmente depositata). Con riferimento, tuttavia, all'ipotesi in cui la posizione di alcuni comproprietari sia stata già definita (nella specie, con accettazione dell'indennità provvisoria), non è configurabile il diritto del comproprietario opponente di chiedere che sia ordinato all'espropriante di depositare l'indennità per l'intero - anziché per la sola quota corrispondente alla quota di comproprietà dell'opponente stesso - atteso che ciò non sarebbe ragionevole, né conforme alla funzione di garanzia che presiede al deposito, risultando con certezza che più non esistono altri comproprietari aventi diritto (Cass.9172/2005)”

(Cass. 20.11.2024 n. 29929) 


“In tema di espropriazione per pubblica utilità, questa Corte ha costantemente ribadito il carattere unitario dell'indennità, affermando che la stessa dev'essere liquidata una volta sola a favore di tutti i soggetti che vantino diritti reali sul bene espropriato, dal momento che il decreto di esproprio incide soltanto sull'oggetto, e non anche sulla natura dei predetti diritti, i quali sono destinati a trasferirsi sulla somma liquidata a titolo d'indennità, con la conseguenza che l'obbligazione dell'espropriante non può essere adempiuta in forma frazionata. Il predetto carattere, desumibile dalla L. n. 2359 del 1865, artt. 27 e 52, non esclude la legittimazione dei soggetti che siano titolari di diritti reali limitati a proporre opposizione alla stima… 

Il contenuto giurisdizionale della decisione emessa all'esito del giudizio di opposizione è tuttavia limitato alla determinazione del quantum che l'espropriante è tenuto unitariamente a depositare, in aggiunta alle somme già versate presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della L. n. 2359, art. 48 e della L. n. 865, art. 12, restando impregiudicata ogni questione riguardante la distribuzione tra gli aventi diritto delle somme complessivamente depositate; […] 

E' per questa ragione che, in riferimento all'ipotesi in cui l'espropriazione abbia ad oggetto un immobile in comunione tra più soggetti, è stata riconosciuta a ciascuno di essi la legittimazione a chiedere la determinazione dell'indennità per l'intero, a beneficio anche dei comproprietari non opponenti, escludendosi che la mancata proposizione della domanda da parte di questi ultimi comporti alcuna decadenza, fatta eccezione per il caso in cui le loro posizioni risultino già definite (cfr. Cass., Sez. 1, 5 giugno 2014, n. 12700; 27 febbraio 1992, n. 2421; Cass., Sez. 6, 24 marzo 2011, n. 6873)” 

(Cass. 24.2.2015 n. 3707)


(conformi Cass. SU n. 6635/1993;  n. 3902/1995; Cass. 4082/1998; n. 184/1999; n. 6873/2011; n. 12687/2004; n. 25966/2009;  n. 12700/2014).


Ciò si spiega allorquando si consideri,  da una parte, che l'obbligazione indennitaria dell'espropriante, che sorge per effetto dell'esproprio del bene, non può essere adempiuta in parte o in forma frazionata, discriminando tra comproprietari ricorrenti e non, e, dall'altra parte, che la comunione tra i proprietari si è estinta sul bene comune ma si è trasferita e permane sull'indennità di esproprio fin a quando non ne sia disposto lo svincolo. 

Sul piano processuale, ciò comporta che ciascun comproprietario espropriato ha il diritto di adire il giudice con l’opposizione alla stima, anche nell'interesse degli altri comproprietari, al fine di  ottenere la determinazione dell'indennità da liquidarsi unitariamente per il bene già in proprietà comune, e non invece limitando la domanda alla  sola quota rivendicata dal comproprietario ricorrente. 


La citata regola consente di affermare che la mancata proposizione del giudizio di opposizione alla stima da parte  dei comproprietari rimasti inerti  esclude  che gli stessi siano incorsi  nella decadenza dal relativo termine (Cass. 18.10.2017 n. 24602; Cass. 27.6.2017 n. 15939; Cass. 24.2.2015 n. 3707; Cass. 5.6.2014 n. 12700; Cass. 27.2.1992 n. 2421; Cass. 24.3.2011 n. 6873). 


Da ciò consegue che il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità, e non alle singole quote spettanti ai compartecipi (Cass. 21.2.2019 n. 5232; Cass. 29.12.2017 n. 31177; Cass. n. 7777/2012; Cass. n. 6873/2011).  


Allo stesso modo, secondo un certo orientamento della giurisprudenza, anche  la condanna contenente  l'ordine di deposito avrà  ad oggetto  l’intera somma della indennità di esproprio (o della differenza fra quest'ultima e quella che già sia stata eventualmente depositata) e non invece la quota spettante al singolo comproprietario ricorrente (Cass. 13.3.2018 n. 6081). Tale regola soffre ovviamente l’eccezione rappresentata dall’ipotesi del comproprietario concordatario, la cui quota di indennità dovrà necessariamente essere detratta da quella oggetto dell’ordine di deposito.


Resta  ovviamente impregiudicata ogni questione riguardante la distribuzione tra gli aventi diritto della somma complessivamente ed unitariamente depositata per il bene espropriato, la quale potrà trovare composizione o in sede amministrativa (in caso di accordo tra tutti i comproprietari) ai fini del  provvedimento di nulla osta allo svincolo della indennità depositata alla Ragioneria Territoriale dello Stato, oppure in sede di giudizio ordinario  (in mancanza di accordo) da proporre dinanzi al tribunale.